PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Commissione parlamentare per le pari opportunità tra uomo e donna).

      1. È istituita la Commissione parlamentare per le pari opportunità tra uomo e donna, di seguito denominata «Commissione», al fine di assicurare la piena realizzazione dei princìpi di cui agli articoli 3, 51 e 117 della Costituzione e di promuovere l'uguaglianza tra i sessi rimuovendo ogni discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne nonché ogni ostacolo di fatto limitativo della parità. La Commissione ha, in particolare, compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione sulla parità e sulle pari opportunità tra uomini e donne.
      2. La Commissione è composta da venti senatori o senatrici e da venti deputati o deputate nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      3. La Commissione elegge al proprio interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      4. La Commissione acquisisce informazioni, dati e documenti sui risultati conseguiti dalle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alla realizzazione della parità fra i sessi e delle pari opportunità tra uomo e donna.
      5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento

 

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della legislazione vigente, in particolare per valutare i risultati raggiunti nell'applicazione della normativa internazionale e comunitaria, per individuare e rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, per raccomandare azioni future, per superare le discriminazioni di genere.

Art. 2.
(Compiti).

      1. La Commissione cura lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine dell'uguaglianza tra i sessi e suggerisce le iniziative necessarie per assicurare pari opportunità tra uomo e donna.
      2. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità e in relazione all'attività degli organismi, anche internazionali, che si occupano dei problemi della parità:

          a) formula proposte per il coordinamento delle politiche sociali, economiche e culturali, al fine di realizzare la parità di diritti e di opportunità fra uomo e donna;

          b) formula proposte per il coordinamento delle iniziative riguardanti la parità, adottate dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, nonché per il coordinamento delle iniziative delle regioni e dei comuni, nel rispetto della loro autonomia;

          c) promuove e svolge indagini, studi e ricerche sullo stato di attuazione della parità tra i sessi, anche in relazione alle norme costituzionali e di legge ordinaria, nonché alle norme comunitarie e internazionali;

          d) segnala ai Presidenti dei due rami del Parlamento eventuali questioni o iniziative da assumere in materia di uguaglianza tra i sessi;

          e) promuove, cura e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;

 

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          f) sviluppa un'azione volta al conseguimento di una politica integrata di promozione dell'equilibrata rappresentanza dei sessi nei processi decisionali, promuovendo la partecipazione delle donne al fine di accrescerne la presenza in termini sia quantitativi sia qualitativi, alla formulazione delle scelte programmatiche per la completa attuazione di tali politiche anche a livello europeo, all'adozione di misure di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita, nonché di politiche di valorizzazione delle competenze femminili; inoltre, incoraggia e sostiene iniziative e progetti, nazionali e locali, ispirati alle medesime finalità realizzati da soggetti pubblici, parti sociali, organizzazioni non governative.

Art. 3.
(Rapporti di collaborazione).

      1. La Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, sviluppa rapporti di collaborazione in particolare con:

          a) la rete delle Commissioni parlamentari per le pari opportunità tra donne e uomini dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità del Parlamento europeo;

          b) il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

          c) la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna;

          d) il Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

          e) la rete degli organismi di parità delle regioni e degli enti territoriali;

          f) le associazioni e i movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.

 

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Art. 4.
(Spese).

      1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.